UBI Banca Multata per €. 3.750.000,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PS11455- UBI BANCA-VENDITA ABBINATA AI MUTUI
Allegato al provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 18 febbraio 2020 in materia di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’art.27, comma 8, del Codice del Consumo.
[OMISSIS]
VISTA la comunicazione del 12 giugno 2019 con cui è stato avviato nei confronti di UBI Banca S.p.A. il procedimento istruttorio PSI 1455-UBI BANCA-VENDITA ABBINATA AI MUTUI;
[OMISSIS]
Il. LA PRATICA COMMERCIALE
Il procedimento è stato avviato e successivamente esteso per valutare le condotte poste in essere da UBI a partire, rispettivamente, dal mese di luglio 2017 e di giugno 2017, di seguito descritte:
Condotta sub a): UBI, nell’ambito della commercializzazione di contratti di mutuo immobiliare anche con surrogazione, ha indotto i consumatori intenzionati a stipulare i suddetti contratti di mutuo, a sottoscrivere polizze assicurative di vario genere, tra cui, ad esempio, incendio e scoppio, polizze a garanzia del credito e polizze sulla vita, commercializzante dalla Banca, ponendo tale sottoscrizione come condizione di fatto per la concessione del finanziamento.
Condotta sub b): UBI, nell’ambito della commercializzazione dei contratti di mutuo immobiliare anche con surrogazione, ha indotto i consumatori, intenzionati a concludere i suddetti contratti di mutuo, ad aprire un conto corrente bancario presso la medesima Banca, ponendo tale apertura come condizione di fatto per la concessione del finanziamento.
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VI VALUTAZIONI
[OMISSIS]
Conclusioni
In conclusione, se da un lato il quadro normativo di riferimento, nel rispetto dei presidi informativi di settore, consente il collocamento contestuale di polizze assicurative in occasione della concessione del mutuo o della surroga, dall’altra si osserva che il complesso degli elementi probatori acquisiti, valutati unitariamente-in particolare l’adozione di politiche aggressive nel collocamento abbinato in esame, a fronte di reclami e in presenza di un chiaro interesse economico della Banca, in un contesto di elevate percentuali di abbinamenti tra mutui/surroghe e polizze assicurative, monitorate dalla stessa Banca, peraltro consapevole delle criticità connesse-dimostra che UBI ha sfruttato la sua posizione di potere, esercitando sui consumatori una pressione indebita, in modo da limitare notevolmente la capacità degli stessi di prendere una decisione consapevole e non consentendo loro di poter scegliere liberamente polizze di terzi e non della Banca stessa.
[OMISSIS]
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere di Banca d’Italia e al parere di IVASS, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale attuata dalla società UBI Banca S.p.A., consistente nel condizionare indebitamente i consumatori ad acquistare, in abbinamento a mutui conclusi anche tramite surroghe, polizze assicurative di vario genere (incendio e scoppio o a protezione del finanziamento),collocate dalla stessa Banca, risulta scorretta ai sensi degli artt.24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista;
[OMISSIS]
DELIBERA
- che la pratica commerciale descritta al punto Il, sub A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società UBI Banca S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt.24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
- di irrogare alla società UBI Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.750.000 € (tremilionisettecentocinquantamila euro);
[OMISSIS]